Le forze dell’ordine che controllano la regolarità del traffico autostradale si imbattono troppo spesso in veicoli non sottoposti a revisione o con revisione scaduta. Circolare con veicolo la cui revisione è scaduta costituisce un pericolo per la circolazione in quanto il veicolo potrebbe presentare problemi con i dispositivi frenanti, organi sterzanti, perdita e consumo di liquidi, problemi ai dispositivi di illuminazione nonché danni strutturali ecc. ecc. Di seguito è riportato quanto occorre conoscere per circolare in regola con il vigente Codice della Strada (logicamente questo caso e’ riferito solo per chi circola in autostrada).
REVISIONE VEICOLO
Art. 80 del Codice della Strada
Il comma 3° dell’art. 80 del vigente codice della strada stabilisce che per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 quintali e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo, la revisione deve esere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
l’Art. 176 comma 18° prevede per Il conducente che circola in autostrada con veicolo non in regola con la revisione prevista dall’art. 80, o che non l’abbia superata é soggetto al pagamento di una sanzione di euro 155,00 a euro 624,00; se la revisione è scaduta da oltre 60 giorni la sanzione è di euro 312,00.
E’ sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore o a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione.
La carta di circolazione viene ritirata dall’organo accertatore è trasmessa all’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex MCTC) della provincia ove è stata accertata la violazione.
Al veicolo, sottoposto a fermo amministrativo vengono apposti i sigilli ed affidato in custodia al conducente, proprietario o legittimo detentore, che potrà condurlo fino al luogo indicato per la custodia con divieto di porlo in circolazione fino al giorno prenotato per visita di revisione.