Molte le preoccupazioni e le polemiche fra i cittadini portatori di handicap e le loro famiglie sulla manovra che il Governo intende varare per disciplinare la materia delle invalidità . Un’attenta analisi sull’articolo 10 del decreto, riportata da un quotidiano nazionale, è quella di Carlo Giacobini, responsabile del Centro per la Documentazione Legislativa dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. “Non esiste ancora il testo definitivo – precisa Giacobini – del Decreto legge («Misure urgenti finalizzate alla stabilizzazione finanziaria e alla competitività economica») approvato dal Consiglio dei Ministri il 25 maggio scorso e presentato in conferenza stampa dal Ministro dell’economia. La Manovra approvata dal Consiglio dei Ministri ha ancora parecchia strada da percorrere prima di diventare una norma definitiva. Oltre alle modificazioni del decreto legge in sede di conversione definitiva del Parlamento, sono prevedibili ulteriori emendamenti da parte dello stesso Governo al suo stesso decreto. Dai testi non ufficiali – continua Carlo Giacobini – sembrano rientrate, per ora, le intenzioni espresse dal Ministero dell’economia che prevedevano l’introduzione di un limite reddituale massimo ai fini della concessione dell’indennità di accompagnamento. Ma quali sono le novità che riguarderebbero gli invalidi civili, se il testo divenisse definitivamente legge? La risposta la troviamo nell’articolo 10 (del testo non ufficiale) è quello che tratta di ‘Riduzione della spesa in materia di invalidità ’.†Giacobini, esamina punto per punto le proposte del Governo secondo i diversi capitoli inseriti, in tema d’invalidità , nel decreto presentato dall’Esecutivo, analisi che riportiamo integralmente.
ASSEGNO AGLI INVALIDI PARZIALI – L’assegno mensile di assistenza è stato finora riconosciuto agli invalidi civili parziali (dal 74% al 99%) di età compresa fra i 18 e i 65 anni di età . Per ottenere l’assegno sono previste altre due condizioni: essere iscritti alle liste di collocamento e non superare il limite reddituale annuale di 4.408,95. L’importo dell’assegno è di 256,67 euro mensili (importo 2010) per un totale annuo di 3336,71 euro. La Manovra interviene sulla percentuale minima di invalidità richiesta per la concessione dell’assegno elevandola all’85% a partire dal primo giugno 2010, limite che vale solo per le nuove domande. Rimangono fermi gli altri requisiti reddituali e di inoccupazione. Pertanto un invalido all’80%, disoccupato e privo di reddito non potrà più percepire l’assegno. Rimane il dubbio sull’effettivo impatto economico, sui bilanci dello Stato, di questa misura, visto che nel 2009 i percettori di assegno mensili di assistenza erano solo 273.726 persone (fonte: INPS).
LE REVISIONI – Il Decreto legge estende l’istituto della «rettifica per errore» – già previsto per le malattie professionali e le invalidità per lavoro – anche per le prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità e alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale (cioè le pensioni di invalidità concessa in costanza di attività lavorativa). Questo significa che l’Inps potrà rettificare, in qualunque momento, le prestazioni erogate, in caso di errore commesso in sede di attribuzione, concessione o erogazione. L’Inps può procedere alla revisione entro 10 anni, decorrenti dalla data dell’originario provvedimento errato. I termini rimangono illimitati in caso di dolo o colpa grave dell’interessato, accertati giudizialmente. Questa disposizione consente un’ancora maggiore copertura normativa ai controlli, ma pone anche un dubbio giuridico di non poco conto rispetto all’efficacia della Legge 80/2006 che ha previsto che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione, siano esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap.
I MEDICI ACCERTATORI – Il decreto rafforza quanto già previsto in materia di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici ed estende alcune norme già vigenti in materia di false attestazioni o certificazioni. Le nuove disposizioni riguardano i medici che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap da cui cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità . Se quei trattamenti economici vengono revocati per «accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari», il medico può essere punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. È inoltre obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità , nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione. Infine, gli organi competenti alla revoca (Commissioni di verifica) sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità . Quindi, in ogni caso, i medici vengono «segnalati» alla Corte dei conti. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto (si tratta di «penale») comporta, per il medico, la radiazione dall’albo e se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione.
FALSI INVALIDI – 500 mila verifiche totali entro la fine del 2012: 100 mila nel 2010, 200 mila per il 2011 e 2012. Le effettuerà l’INPS che già ha gestito il piano straordinario nel 2009 con 200 mila controlli sulle singole posizioni degli invalidi civili. Quindi, fra il 2009 e il 2012 saranno state controllate 700 mila persone. L’operazione di controllo straordinario, si aggiunge alle routinarie attività di verifica che l’Inps dal 2004 effettua su tutti i verbali emessi dalle Aziende Usl.
ALUNNI CON HANDICAP – La Manovra entra anche nel merito delle certificazioni di «alunno con handicap» con tre evidenti convinzioni di fondo non del tutto infondate: che le attuali certificazioni siano poco precise rispetto all’indicazione della gravità e della natura delle patologie; che le successive indicazioni di necessità di sostegno educativo in realtà mascherino la necessità di assistenza alla persona che spetta agli enti locali e non all’amministrazione scolastica. Il decreto legge pertanto fissa con chiarezza l’obbligo per le Commissioni ASL di indicare nei verbali se la patologia è stabilizzata o progressiva e di specificare l’eventuale carattere di gravità dell’handicap. L’accertamento deve tener conto delle classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità . Se questo riferimento generico alluda all’ICD (Classificazione internazionale delle malattie) o all’ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della salute e della disabilità ) o a entrambi, lo si comprenderà in seguito. Nello stesso comma è precisato che la Commissione che accerta la sussistenza della condizione di handicap è responsabile di ogni eventuale danno erariale derivante da valutazioni scorrette. Novità anche per il PEI, redatto successivamente alla certificazione di alunno con handicap. Il PEI – Piano Educativo Individualizzato – è uno strumento di programmazione della vita scolastica degli alunni con disabilità : evidenzia le necessità di integrazione, le risorse necessarie e impone delle responsabilità . Prevede sia interventi di carattere scolastico che altre misure finalizzate alla socializzazione e alla riabilitazione dell’alunno. Il PEI viene redatto ogni anno dagli operatori che seguono l’alunno e può essere modificato in caso di nuove o diverse esigenze. Il decreto precisa che nel PEI deve essere «compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato».
Carlo Giacobini
Responsabile Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare