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Sicurezza sul lavoro: il privato risponde degli infortuni in casa

“ Il privato, in qualità di committente di lavori edili da svolgersi nella sua abitazione, risponde di omicidio colposo qualora l’operaio da lui incaricato, in assenza di qualsiasi cautela relativa alla sicurezza, muoia in occasione del lavoro assunto”.
Lo ha stabilito la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 42465 del 1° dicembre 2010, in merito alla morte di un operaio che, incaricato di svolgere dei lavori edili all’interno di un’abitazione privata, precipitava da un’impalcatura non munita di parapetti e in assenza di qualsiasi cautela atta a scongiurare i rischi di caduta dall’alto.
Gli ermellini respingendo il ricorso del proprietario avverso le le sentenze di primo grado e secondo grado che disponevano una pena di otto mesi di reclusione, lo hanno considerato responsabile della morte di un operaio contattato per dipingere i soffitti del suo appartamento.
La vittima, senza cintura di sicurezza e senza casco, era precipitata, da oltre 3 metri, dove lavorava su assi inchiodate, raggiungibili con una scala e prive di parapetto.
I Giudici di legittimità, con la sentenza hanno affermato che in tema di sicurezza sul lavoro “riveste una posizione di garanzia il proprietario (committente) che affida lavori edili in economia a lavoratore autonomo di non verificata professionalità e in assenza di qualsiasi apprestamento di presidi anticaduta a fronte di lavorazioni in quota superiore ai metri due”.
Inoltre hanno sottolineato che, è errata la tesi in diritto secondo la quale “in caso di prestazione autonoma (d’opera) il lavoratore autonomo sia comunque l’unico responsabile della sicurezza”.
Spiegano i Supremi giudici come correttamente, nel caso di specie, la Corte d’appello abbia accertato con ragionevole certezza l’altezza del punto di precipitazione e l’identificazione della catena causale che lega la morte, conseguente alla caduta, all’assenza di presidi di sicurezza e alle omissioni poste in essere dal committente. con sentenza n. 24233 del 30 novembre 2010 sottolineando che “il risarcimento del danno professionale, biologico ed esistenziale derivante dal demansionamento e dalla dequalificazione del lavoratore postula l’allegazione dell’esistenza del pregiudizio e delle sue caratteristiche, nonché la prova dell’esistenza del danno e del nesso di causalità con l’inadempimento, prova che, quanto al danno esistenziale, può essere fornita anche ricorrendo a presunzioni”.
Secondo Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” e fondatore dello “Sportello Dei Diritti”, tale sentenza certamente allarga il diritto di tutela a garanzia della salute dei lavoratori e indica i paletti di una norma che, seppure tarata su diversi modelli di lavoro subordinato, esplica la sua funzione anche al di là del lavoro dipendente, come chiaramente indicato dall’articolo 7, statuendo una sorta di equiparazione tra lavoratori autonomi e subordinati.

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