Requisiti agevolati per lavori faticosi e pesanti, domanda entro il 30 settembre 2011
26 Settembre 2011Scade il 30 settembre 2011 il termine per la presentazione della domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dei requisiti agevolati per l’accesso alla pensione di anzianità a favore degli addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti, previsti dal decreto legislativo n. 67/2011. Tale termine vale per i lavoratori che hanno già maturato i requisiti agevolati o li maturino entro il 31 dicembre 2011.
Per la domanda – da presentare direttamente agli uffici Inps o tramite i Patronati riconosciuti dalla legge – occorre utilizzare il modello cartaceo AP45, disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) e in allegato al messaggio 16762 del 25/8/2011, pubblicato nella sezione “circolari e messaggi†del portale Inps.
Saranno ritenute valide anche le domande presentate dal 26 maggio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 67), anche se mancanti della specificazione dei periodi di svolgimento delle attività lavorative e della necessaria documentazione, purché l’integrazione avvenga entro il 30/9/2011.
Il beneficio pensionistico consiste nell’anticipazione dell’età anagrafica richiesta per l’accesso alla pensione di anzianità e nella riduzione delle quote previste dalla legge 247/2007, e spetta – fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento in vigore al momento della maturazione dei requisiti agevolati – ai lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art.2, decreto Min. Lavoro 19/5/1999), ai lavoratori notturni (d. lgs. 8/4/2003, n.66), ai lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena†e ai conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto.
Per avere diritto al beneficio, i lavoratori interessati devono aver svolto una o più delle previste attività per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2017, e ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.