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Autovelox, distanza e privacy: al via nuove regole

Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” segnala il recentissimo parere del 24.10.2011 del Ministero dei trasporti avente numero di protocollo 5234 che ha fornito, non solo agli operatori del settore, ma anche agli automobilisti che potranno avere maggiori garanzie del diritto di difesa, alcune delucidazioni sulla distanza al di fuori dei centri abitati del segnale di velocità massima consentita rispetto alla postazione di controllo della stessa a mezzo autovelox.
Con la nota ministeriale in commento, infatti, viene chiarito che fuori dal centro abitato la distanza minima di un chilometro dal segnale di velocità deve essere assicurata a tutti gli utenti che si approssimano al controllo autovelox a prescindere dal tratto di strada percorso. Peraltro, la disciplina semplificata dei segnali a validità zonale che permetterebbero di limitare l’uso della segnaletica verticale non può essere applicata, fuori dal centro urbano.
Come è noto, va specificato, che con l’entrata in vigore della legge 120/2010 i controlli della velocità effettuati in sede automatica, fuori dal centro abitato, devono essere segnalati e ben visibili ma anche distanti almeno un chilometro dall’inizio del limite di velocità.
Tale norma è contenuta nell’articolo 25 della citata disposizione legislativa che nella fattispecie attribuisce ad apposito decreto ministeriale la definizione delle «modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore a un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità».
Il chiarimento da parte del ministero è scaturito a seguito della richiesta del comune di Prato di tentare di semplificare l’apposizione della necessaria segnaletica stradale di limite di velocità anche su tutte le strade laterali di avvicinamento al controllo autovelox fisso, proponendo l’istituzione, fuori centro abitato, di un limite zonale senza cartelli ripetuti.
Il Ministero ed in particolare il Dipartimento per i trasporti terrestri ha respinto l’ipotesi avanzata dall’amministrazione comunale del comune toscano specificando che i segnali a validità zonale sono previsti dalla normativa solo in relazione al limite di velocità urbano e per le zone a traffico limitato.
L’amministrazione centrale ha, comunque, specificato che «se la richiesta si riferisce alla possibilità di utilizzo dei dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni, si precisa che l’obbligo della distanza di almeno un chilometro dal segnale posto dopo l’intersezione non sussiste qualora la velocità massima consentita sia la stessa su tutti i rami dell’intersezione».
Giovanni D’Agata si augura che tutte le amministrazioni comunali si adeguino a tali precise disposizioni regolamentari e invita le prefetture a vigilare sul corretto adempimento delle stesse anche perchè l’eventuale elusione di tali norme aprirebbe la possibilità di ricorsi amministrativi o innanzi al giudice di pace quand’anche le rilevazioni delle infrazioni per il superamento della velocità dovessero essere effettuate non in conformità delle disposizioni regolamentari o sulla scia del pare commentato.
Inoltre con il parere n. 24016 del 08.11.2011 il Garante della privacy ha fornito chiarimenti sui sistemi autovelox bidirezionali che fotografano i trasgressori su entrambe le corsi di marcia. Fuori gioco le immagini troppo larghe.

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