Lavoro e discriminazioni: va risarcita una donna licenziata dal lavoro perché bassa. E’ questione di due centimetri.
16 Gennaio 2012Da Giovanni D’Agata riceviamo e pubblichiamo.
Perche’ un metro e 53 centimetri d’altezza non bastano per diventare ‘addetto alla stazione’?
“E’ una questione di deficit di statura in quanto alta m. 1.53 contro l’altezza minima di m. 1.55 prevista dal Decreto ministeriale n. 88 del 1999 del ministero dei Trasporti si difende la metropolitana di Roma, che ha escluso la dipendente dal posto di lavoro perchè troppo bassa.
Ora la donna dovrà essere risarcita del danno subito.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 234/12. La donna si era classificata in posizione utile nella graduatoria del concorso per l’assunzione con contratto di formazione lavoro come ‘addetto alla stazione’ ma l’assunzione le era stata negata per deficit di statura in quanto alta m. 1.53 contro l’altezza minima di m. 1.55 prevista dal Decreto ministeriale n. 88 del 1999 del ministero dei Trasporti.
La donna aveva ottenuto l’assunzione su disposizione della Corte d’appello dell’Aquila del 21 gennaio 2009, ma la Metro ha fatto ricorso in Cassazione, facendo valere il fatto di «essersi attenuta alle norme previste dal Decreto ministeriale e quindi per non avere disapplicato il regolamento che prevede i requisiti di assunzione, in particolare quello dell’altezza, in relazione alle mansioni rientranti nella qualifica messa a concorso, anche in deroga al D.M.». Gli ermellini della sezione lavoro della Suprema Corte hanno invece deciso, ribadendo la legittimità del provvedimento di merito, che la Corte d’Appello ha correttamente disposto l’assunzione della donna sulla base del fatto che “non si ravvisano ragioni che giustifichino la necessita’ di un’altezza minima, sotto il profilo della sicurezza dell’utenza e degli agenti addetti al servizio di trasporto, ovvero della capacita’ ed efficienza nell’espletamento del servizio stesso”. È stato dunque corretto il percorso motivazionale dei giudici di merito, spiegano gli ermellini, laddove hanno ritenuto non legittimo il limite minimo di statura. La donna dunque ha diritto all’assunzione e di conseguenza anche al risarcimento del danno.
Al di là del merito della sentenza, Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore†di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Dirittiâ€, sottolinea come “nel bando di concorso, non c’era riferimento ad un statura minima. Ma se vi fosse stato, avrebbe dovuto essere rimosso: non si puo’ negare un posto di lavoro per una questione di due centimetri in meno. Anche alla luce delle decisioni in commento che confermano l’orientamento giurisprudenziale per una tutela più efficace dei cittadini, lo “Sportello dei Diritti†continua e continuerà nella sua attività di tutela legale di tutte le vittime di discriminazioni sul posto di lavoro.