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Aquino – PD: L’Amministrazione chiarisca sulla rateizzazione delle tasse locali

In un recente articolo, pubblicato dalla maggioranza, viene comunicato che
“la
giunta comunale di Aquino chiederà all’equitalia la rateizzazione di tutti
i
tributi dovuti allo stesso comune” e che “su proposta del sindaco, la
giunta ha
deliberato nella seduta del 30 aprile, di autorizzare l’equitalia […] a
rateizzare i tributi locali vari […] I tributi del caso di specie,
riguardano
la tarsu,l’ici (attuale imu), la tosap, e altre imposte varie. La dilazione
a
rate per somme totali dovute, fino a ventimila euro, può arrivare dietro
specifica richiesta fino a 48 rate, senza che vi siano motivazioni
giustificative particolari per l‘accoglimento; per somme superiori a
ventimila
euro, il pagamento può avvenire addirittura in 72 rate.”.

L’articolo, probabilmente, prende spunto dalle recenti modifiche introdotte
dal Decreto Legge 16/2012 in materia di fiscalità locale, integrate da
Equitalia con la direttiva 7/2012.

Le affermazioni dell’amministrazione comunale, imprecise e fuorvianti,
potrebbero indurre in errore i cittadini aquinati, con possibili
ripercussioni
economiche per i bilanci familiari.

La materia è più complessa rispetto a quanto traspare dall’articolo,
infatti,
non esiste una sola metodologia di riscossione, ma la normativa tributaria
ne
prevede tre:
versamento diretto (addizionale comunale IRPEF per lavoratori autonomi e
professionisti; TOSAP; imposta sulla pubblicità);
ritenuta alla fonte (addizionale comunale IRPEF per i lavoratori
dipendenti);
iscrizione a ruolo (TARSU; debiti tributari con relative sanzioni
amministrative ed interessi, notificati mediante cartelle di pagamento).

Anche per i tributi locali riscossi mediante ruolo Equitalia non è
competente
a concedere autonomamente la rateizzazione dei pagamenti. Con la direttiva
DSR/NC/2008/025 è la stessa società a precisare che dovranno essere
considerati
non dilazionabili, per ragioni di semplicità della normativa di
riferimento, i
crediti la cui riscossione rientra nella fattispecie della “riscossione
spontanea a mezzo ruolo” […] vale a dire quella da effettuare a seguito di
iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento e quando la somma da
iscrivere a ruolo è, già dall’inizio, ripartita in più rate su richiesta
del
debitore.

La rateizzazione dei tributi locali non scaduti, quindi, non può essere
richiesta ad Equitalia, ma deve essere rivolta esclusivamente al comune che
ha
la facoltà di concederla.

L’articolo 45, comma 2, del regolamento di contabilità adottato dal Comune
di
Aquino stabilisce che in via del tutto eccezionale, il Responsabile del
procedimento di entrata può concedere dilazioni di pagamento, su richiesta
dell’
interessato, in caso di motivate e accertate difficoltà economiche, previo
parere espresso della Giunta Comunale.

Tale concessione, tuttavia, non riguarda tutti i tributi locali, ma
esclusivamente quelli regolamentati dall’ente base delle potestà previste
dall’
art. 52 del D.Lgs. 446/1997, in forza di quanto stabilito dall’articolo 50
della L. 449/1997. Il citato regolamento di contabilità prevede, infatti,
che
salvo diverse disposizioni previste dalle norme e dai Regolamenti vigenti,
nei
casi in cui non sia stabilita alcuna scadenza sarà cura del Responsabile
del
procedimento di entrata notificare i termini al contribuente, ex art. 45,
comma
1.

Per l’IMU, per esempio, la normativa nazionale prevede termini di pagamento
ben precisi: 2 rate da versarsi rispettivamente entro il 16 giugno ed il 16
dicembre (18 giugno e 17 dicembre per il 2012); facoltà di versamento in 3
rate
per le abitazioni principali da versarsi rispettivamente entro il 16
giugno, il
16 settembre ed il 16 dicembre (18 giugno, 17 settembre e 17 dicembre per
il
2012).

Per i tributi locali, le novità in materia di rateizzazione dei pagamenti,
ex
art. 19 del DPR 602/73, si limitano ai debiti tributari relativi ad
imposte e
tasse non versate dal contribuente e iscritte a ruolo con successiva
notifica
della cartella di pagamento.

La concessione di tali dilazioni di pagamento non prevede il consenso dell’
ente, ma sono riconosciute da parte del concessionario alla riscossione
(Equitalia), previa richiesta del debitore. L’accoglimento della richiesta
di
rateizzazione soggiace esclusivamente al verificarsi di determinate
condizioni:
temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente per importi
superiori a 20.000 euro (ripartizione del pagamento delle somme iscritte a
ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili);
semplice richiesta del debitore per debiti inferiori a 20.000 euro
(dilazione
di pagamento non superiore a 48 rate).

Nella citata direttiva n. 7 di Equitalia, viene, inoltre, stabilito che l’
importo di ciascuna rata, in ogni caso, dovrà essere almeno pari a 100
euro,
salvo che in particolari situazioni di maggiori difficoltà e previo
coinvolgimento dei livelli superiori di responsabilità da parte delle
competenti strutture.

Alla luce di quanto dettagliato è evidente che trattasi di operazione
demagogica priva di qualsiasi fondamento giuridico.

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