Al ragazzo non importava che la donna avesse circa 10 anni più di lui, che fosse sposata e avesse anche un bambino. L’essersene invaghito gli aveva fatto perdere ogni ragione, al punto da impiegare tutto il suo tempo libero – e di tempo libero ne aveva, poiché disoccupato – a pedinarla quando usciva; e se invece la donna rimaneva a casa, l’uomo se ne stava in cima ad una collina da cui poteva controllare che non si muovesse da lì. La seguiva mentre lei si aggirava tra gli scaffali della spesa, e se entrava in un bar a prendere un caffè, le si metteva silenzioso a fianco, senza mai staccarle gli occhi di dosso. La seguiva quando la donna si allontanava da casa per andare a lavoro e sostava nei pressi per tutto il lasso di tempo in cui vi rimaneva anche lei; qualche volta, era addirittura entrato all’interno della struttura per cercarla. La seguiva quando andava ad accompagnare il figlio alla fermata dello scuolabus, con un intercedere lento della sua automobile per non farle smettere mai di avvertire il suo inquietante fiato sul collo. Addirittura, quel figlio era arrivato a fotografarlo e a mostrare alla donna quelle immagini, per farle intuire una celata minaccia pur senza proferir parola. Non è difficile capire quanto simili comportamenti possano suscitare stati di ansia e di paura in chi è vessato da reiterati atti persecutori, e che arriva a temere che, presto o tardi, questi possano sfociare in vera e propria violenza contro la propria persona o, peggio, verso un proprio caro.
Così, a termine di una complessa indagine, basata sulla raccolta di molti riscontri dei numerosi pedinamenti perpetrati dall’uomo alla donna di cui si era invaghito, i Carabinieri della Stazione di Castel Frentano hanno denunciato per atti persecutori G.B., 28enne lancianese.
A seguito della denuncia, il GIP del Tribunale di Lanciano, riconoscendo la condotta persecutoria perdurante e valutando il fatto che l’uomo fosse incensurato, ha ritenuto quale misura idonea a impedire che si verificasse una recidiva, quella del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e di mantenersi ad una distanza di due chilometri dalla stessa, facendo anche divieto al G.B. di comunicare con la donna attraverso qualsiasi mezzo, compreso quello telefonico.