Da Giovanni D’Agata riceviamo e pubblichiamo.
Per il Giudice di Pace di Fasano, il cessionario non può utilizzare l’originaria approvazione, né possono essere prodotte ai fini processuali le immagini ingrandite della targa. La battaglia a colpi di notizie e sentenze tra lo “Sportello dei Diritti†e le amministrazioni comunali che pensano di “far cassa†tartassando i cittadini di multe e verbali a raffica utilizzando strumenti di rilevazione elettronica delle infrazioni quali photored e autovelox e così via, non conosce alcuna tregua.
A tal proposito Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore†di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti†segnala la recentissima sentenza del Giudice di Pace di Fasano (Br) la numero 284/12 che pone alcuni importanti paletti sulle procedura utilizzata.
Secondo il giudice onorario, infatti, dev’essere annullato il verbale nel caso in cui la società appaltatrice del servizio del rilevatore a infrarossi installato sull’intersezione dotata di semafori non è il produttore dell’apparecchio, ma un mero licenziatario del sistema tecnologico e, in quanto cessionario dell’originaria approvazione ministeriale, non può legittimamente utilizzare la concessione del Ministero dei Trasporti né i diritti connessi: non sono previste deroghe a favore dei licenziatari.
Nel caso di specie il giudice ha accolto il ricorso inoltrato ai sensi dell’articolo 204 bis del Codice della Strada per come modificato dagli articoli 5, 6, e 7 d.lgs. 150/11 avverso il verbale di contestazione redatto dalla polizia municipale e previo annullamento della sanzione ivi contenuta ha condannato l’amministrazione comunale al pagamento delle spese di lite.
È noto da anni, ormai, che ai fini della regolarità dell’utilizzo di strumenti tipo photored per punire i trasgressori è necessaria l’omologazione e l’autorizzazione ministeriale.
Lo stesso giudice ha precisato che a tal proposito è da ritenersi illegittimo l’impiego da parte della società cessionaria dell’originaria approvazione ministeriale e dei diritti connessi relativi all’apparecchio a nome della società cedente, perché l’utilizzo sarebbe fondato su un atto autorizzativo della cessione illegittimo tanto da farne conseguire la nullità dell’intero procedimento di accertamento in automatico delle violazioni.
Peraltro, nella fattispecie, l’amministrazione non riesce a costituirsi in giudizio tempestivamente, mentre, anche in considerazione di giurisprudenza di legittimità che abbiamo più volte evidenziato, gli strumenti in questione, devono essere gestiti direttamente dalla polizia municipale.
In ultimo, a sancire il colpo finale ai tentativi del comune di difendersi in giudizio viene rilevato che le fotografie prodotte non hanno alcuna valenza probatoria. Da una parte le immagini panoramiche dell’intersezione non consentono di individuare con certezza la targa del veicolo sanzionato, dall’altra l’ingrandimento della parte posteriore dell’auto non è prevista dal decreto di approvazione né da alcuna norma in materia.