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Sospensioni contributive per i territori colpiti dagli eventi sismici

Per far fronte all’emergenza determinata dal ripetersi degli eventi sismici nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato in data 1 giugno 2012 ha disposto nei confronti delle popolazioni interessate la sospensione al 30 settembre 2012 dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari.

Inoltre, il D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, ha disposto:
la sospensione dei termini prescrizionali ed esecutivi dal 20 maggio al 31 luglio 2012, per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni colpiti dal sisma;
la sospensione degli adempimenti contributivi e del versamento dei contributi correnti dal 20 maggio al 30 settembre 2012, per i datori di lavoro privati, anche del settore agricolo e di lavoro domestico, i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli) e gli iscritti alla gestione separata (committenti, liberi professionisti ecc).

Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda alla sede Inps competente.
Potrà essere presentata un’unica domanda anche qualora la stessa, in presenza dei rispettivi requisiti, interessi diverse gestioni.

Per quanto riguarda le modalità di ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, il decreto del MEF dell’1/6/2012 ed il DL n.74 del 6/6/2012 non dispongono nulla in merito: a riguardo, pertanto, si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni.

Nella circolare Inps n. 85 del 15 giugno 2012 vengono fornite in dettaglio le istruzioni relative agli adempimenti da parte dei soggetti interessati, l’elenco dei comuni interessati dai provvedimenti e il modulo per l’istanza di sospensione.

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