I militari della Compagnia di Chieti hanno riscontrato, presso alcuni esercizi commerciali adibiti alla rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori di qualsiasi genere, la mancanza di un idoneo impianto attrezzato per lo stoccaggio dell’olio usato.
Gli stessi operatori commerciali, così come previsto dal comma 3 dell’art. 6 del D.Lgs. 27 Gennaio 1992 n.95, hanno l’obbligo di mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell’olio usato.
Sono obbligati, infatti, a ritirare e detenere l’olio usato estratto dai motori presso i propri impianti e consentire, ove non si provveda direttamente alla sostituzione, che il consorzio installi, presso i locali in cui è svolta l’attività , un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico. Difatti la detenzione e l’attività di raccolta e di eliminazione degli oli usati sono organizzate e svolte, secondo le modalità previste nel riportato decreto, in modo da evitare danni alla salute e all’ambiente e di consentire, ove compatibile, il recupero di materia e di energia.
In caso di accertata mancanza, è prevista una sanzione amministrativa da €uro 258,00 a €uro 2.582,00.
L’attività eseguita dalle Fiamme Gialle teatine rientra nell’ambito di un vasto servizio in materia di tutela ambientale svolto nella provincia di Chieti.
Si precisa che, ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 27 Gennaio 1992 n.95, si intende per olio usato qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto improprio all’uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari, turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati.