Equitalia condannata a risarcire il danno non patrimoniale se iscrive il fermo amministrativo senza preavviso
3 Dicembre 2012Da Giovanni D’Agata riceviamo e pubblichiamo.
Significativa sentenza del giudice di pace di San Severino Marche la numero 20/2012 che ha condannato Equitalia al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti di un automobilista che si era visto iscrivere il fermo amministrativo per un debito di soli 100 euro relativo a somme residue per multe e bolli non pagati sulla propria autovettura di valore notevolmente superiore rispetto al credito vantato. Una buona notizia, per Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Dirittiâ€, a fronte dei problemi quotidiani che i cittadini riscontrano nell’interlocuzione con l’esattore.
Nel caso di specie il giudice onorario ha ritenuto valide le doglianze del contribuente provvedendo a disporre il risarcimento d’importo pari a 1.500 euro a titolo di danno all’immagine e per lo stress patito perché nel corso del tempo aveva provveduto a saldare quasi interamente le pendenze con le autorità , per tasse di circolazione e multe, e quindi le relative cartelle esattoriali.
V’è da rilevare, a tal proposito, che l’efficacia del fermo e la sua validità sono condizionate all’obbligo d’informazione al proprietario – debitore che, una volta eseguita l’iscrizione delle ganasce fiscali, deve essere data al proprietario del bene al quale, dal momento in cui il fermo diventa efficace, è inibita la circolazione. Ebbene nella fattispecie l’agente della riscossione avrebbe dovuto comunicare in maniera tempestiva l’iscrizione del fermo e non a distanza di quattro mesi.
Per tali ragioni, Equitalia oltre a pagare le spese di giudizio deve risarcire tutti i danni patiti dal cittadino ed anche quelli a titolo di danno all’immagine. Non vi è dubbio che l’iscrizione del vincolo nel pubblico registro automobilistico è palesemente sgradevole per la propria reputazione; al contempo devono essere risarcite anche le conseguenze relative allo stress per i viaggi fra il paese di residenza e la sede dell’agente della riscossione, localizzata nel capoluogo di provincia, e le relative traversie burocratiche.