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Rifiuti da Roma, ecco perché il Tar del Lazio ha detto no

Questi i motivi su cui il Tar del Lazio ha accolto la richiesta sdi sospensiva del decreto Ministeriale impugnata dalla Provincia di Frosinone e dalla Saf di Colfelice.

“Considerato, a un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, che il percorso istruttorio e la conseguente motivazione degli atti impugnati denotano un insufficiente e lacunoso esame dei presupposti di fatto, avuto riguardo, in particolare:
– alla mancata completa verifica della sussistenza di una situazione di effettiva indilazionabile emergenza specificamente riferita all’impossibilità di risolvere “in loco” la questione del trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni di Roma Capitale, Fiumicino, Ciampino e dallo Stato della Città del Vaticano;
– alla mancata considerazione e valutazione analitica dei dati di fatto, i quali appaiono indicare, alla stregua dei rilievi effettuati dal N.O.E. di Roma, la sussistenza di una quantomeno teorica capacità residua degli impianti TMB di Roma;
– alla conseguente mancata stretta valutazione comparativa delle confliggenti esigenze rilevanti nel caso in esame, dovendosi evitare l’aggravamento, mediante misure extra ordinem, della situazione degli impianti siti in altri ambiti territoriali della Regione Lazio oltre i limiti consentiti da un principio di stretta necessità e proporzionalità in relazione a un’acclarata urgenza;
– alla necessità di considerare anche l’effettiva situazione di capienza e funzionamento concreto degli impianti coinvolti, mediante ulteriore istruttoria tecnica in contraddittorio con tutti i soggetti interessati;
Considerato altresì che i singoli provvedimenti e il decreto ministeriale che ne è alla base risultano essere stati adottati sul presupposto di una ritenuta grave criticità circa l’intero ciclo di gestione dei rifiuti nella Capitale, ma non sembrano contemplare quella vera e propria situazione di emergenza ambientale che è stata invece invocata in giudizio dalla difesa dell’Amministrazione al fine di giustificare la loro adozione, anche in relazione alla mancata parallela previsione di misure volte a consentire il superamento della predetta risalente situazione di inefficienza entro il previsto termine di centoventi giorni, palesandosi, anche sotto tale profilo, la perplessità e la contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione medesima;
Ritenuto che sussistono consistenti elementi di danno imminente, evidenziati dalla parte ricorrente, in quanto l’immediato incremento delle quantità trattate in altri bacini di servizio comporta, con ogni evidenza, un impatto rilevante che – nel bilanciamento di interessi proprio di questa sede cautelare – acquista rilievo preminente, in presenza di carenze e contraddittorietà che non consentono, allo stato, di individuare profili di coerenza, utilità e ragionevolezza delle misure adottate in relazione all’interesse pubblico dichiaratamente perseguito;
Considerato che in questa fase sussistono i presupposti per la concessione della tutela cautelare nella forma della immediata sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, salvo il successivo riesame dell’intera questione da parte degli organi competenti;
Ritenuto che per la complessità della fattispecie sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie la domanda di tutela cautelare nei termini di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 6 giugno 2013. .
Compensa le spese della presente fase cautelare.

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