L’immigrato che ha il figlio adolescente integrato in Italia non può essere allontanato
25 Giugno 2013Da Giovanni D’Agata riceviamo pubblichiamo.
L’immigrato che ha il figlio adolescente integrato in Italia non può essere allontanato. Non solo in circostanze eccezionali dev’essere rilasciata l’autorizzazione all’ingresso o alla permanenza del familiare del minore.
Con la sentenza 15676 del 21 giugno 2013, la Corte di Cassazione ha stabilito un importante principio in materia di diritti degli immigrati. Secondo la Suprema Corte, rileva Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Dirittiâ€, non può essere allontanato dal territorio italiano l’immigrato che ha il figlio adolescente ben integrato in Italia, nell’ambiente dov’è cresciuto, perché devono essere valutate le conseguenze dell’allontanamento improvviso del minore da tale contesto. Il provvedimento che autorizza la permanenza in Italia non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute. Nel caso di specie, i giudici della prima sezione civile hanno accolto il ricorso di una coppia di stranieri contro la decisione della Corte d’appello di Napoli che aveva confermato un precedente provvedimento del Tribunale dei minorenni di allontanamento dal territorio nazionale. Gli ermellini hanno così ribaltato la decisione della Corte di merito che sosteneva che i gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore straniero presente nel territorio italiano, che, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, consentono il rilascio dell’autorizzazione alla permanenza in Italia per un determinato periodo del suo familiare, anche se colpito da provvedimento di espulsione, devono essere correlati esclusivamente alla sussistenza di condizioni di emergenza, o di circostanze contingenti ed eccezionali che pongano in grave pericolo lo sviluppo normale della personalità del minore. La Corte partenopea aveva, infatti, fondato la propria decisione sull’assunto che nella fattispecie nessun particolare pregiudizio psicofisico dei minori era stato dedotto se non un generico disagio determinato dal fatto di doverli trasferire in altro Stato con la conseguente interruzione di quel processo educativo già iniziato in Italia. Ma i giudici del Palazzaccio, hanno ritenuto fondati i motivi dedotti dai ricorrenti nel caso di richiesta di autorizzazione alla permanenza sul territorio dello Stato del cittadino straniero genitore di minori nati in Italia e perfettamente inseriti nel contesto sociale e scolastico: i gravi motivi che consentono di derogare alla disciplina della immigrazione devono essere rilevati nelle conseguenze dell’allontanamento improvviso dei minori dal contesto ambientale in cui sono vissuti e hanno radicato significative relazioni sociali, e cioè in una situazione anche non in atto ma solo in potenza, con forti probabilità di verificazione. I giudici di piazza Cavour sulla scia di un autorevole precedente giurisprudenziale hanno evidenziato che: «le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 21799 del 2010, hanno affermato che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall’art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico, non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile e obiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto, sempre che si tratti di situazioni che si concretino in eventi traumatici che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare». Alla luce di tali principi, essendo mancata la valutazione dell’eventuale grave pregiudizio derivante ai minori di cui si tratta dall’allontanamento del genitore convivente o dal loro stesso allontanamento dall’ambiente in cui erano fin a quel momento vissuti, il decreto deve essere annullato e sottoposto a nuovo giudizio.