Può essere condannato penalmente chi parcheggia l’autovettura davanti al garage impedendo al proprietario di entrare o uscire
3 Luglio 2013Da Giovanni D’Agata riceviamo e pubblichiamo.
Quante volte ci è capitato di trovare l’ingresso del box auto o della propria abitazione bloccato da un’altra autovettura, ma dopo la sentenza in questione della Suprema Corte, tutti quegli automobilisti a dir poco indisciplinati ci penseranno due volte prima di ripetersi perché possono essere condannati per il reato di “violenza privata†e rischiare sino a quattro anni di reclusione.
In tal senso persuade ad evitare comportamenti del genere, spiega Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Dirittiâ€, la sentenza della quinta sezione penale della Corte di Cassazione 28487 del 2 luglio 2013, che ha preso in esame il caso di chi blocca l’ingresso al garage del proprietario – persona offesa impedendole di parcheggiarvi la sua auto. I giudici di Piazza Cavour sulla scia di precedenti per casi simili hanno rilevato che tale comportamento integra il reato di cui all’articolo 610 del Codice Penale in quanto la “violenza privata†si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione.
Nella fattispecie, i giudici del Palazzaccio hanno rigettato il ricorso di un 60enne contro la condanna a 2 mesi e 15 giorni di reclusione e al risarcimento del danno da parte della Corte d’appello di Catanzaro, perché la corte di merito aveva riconosciuto la sussistenza del reato in quanto con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso con violenza consistente nel parcheggiare la propria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio alle autovetture in uscita e in entrata dal garage costringendo il proprietario a non poter parcheggiare.
I giudici di legittimità rilevando la sussistenza degli estremi del reato per cui era stato prima imputato e poi condannato hanno ribadito il principio secondo cui: «Integra il delitto di violenza privata (articolo 610 Cp) la condotta di colui che parcheggia la propria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio impedendo alla parte lesa di muoversi, considerato che ai fini della configurabilità del delitto in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione».
Gli ermellini, hanno sottolineato come già con la sentenza 21779 del 2006 era stato condannato con un precedente analogo colui che aveva parcheggiato l’auto in maniera da ostruire l’ingresso al garage condominiale rifiutandosi di rimuoverla nonostante la richiesta della persona offesa.