Sì al “danno da vacanza rovinata†se nell’hotel a 4 stelle il condizionatore non funziona e addirittura perde acqua
30 Luglio 2013Quante volte è capitato e continua a succedere: una meritata vacanza nella meta esotica si trasforma in un soggiorno da dimenticare per i turisti che avevano acquistato il pacchetto vacanze. Nella camera dell’hotel a quattro stelle il condizionatore d’aria non sono non funziona ma addirittura perde anche acqua.
Ed allora la vicenda finisce in Tribunale perché il disagio degli acquirenti per la sistemazione inadeguata in albergo supera la soglia della normale tollerabilità e determina il risarcimento anche del danno non patrimoniale. A pagare solidalmente sono l’agente di viaggio e il tour operator, ma quest’ultimo è assicurato e si fa garantire dall’assicurazione per quanto gli tocca da pagare a seguito della lesione da vacanza rovinata.
Un lieto fine, insomma, quello scritto dalla sentenza 191/13, pubblicata dal tribunale di Ferrara, che Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Dirittiâ€, ritiene meritevole di diffusione in quanto ha accolto le richieste dei due viaggiatori anche se probabilmente nessuna cifra potrà ripagare gli effettivi disagi patiti per una vacanza che doveva essere indimenticabile ed invece si cerca di dimenticare subito.
Ad ogni modo il giudice unico del tribunale romagnolo, Caterina Arcani, ha accertato che il pacchetto turistico era di quelli “tutto compreso†laddove l’offerta sul depliant prevedeva soggiorno, trasferimento e altri servizi combinati.
A sostegno della decisione del togato vi è anche la giurisprudenza della Corte di giustizia europea che ha ormai “sdoganato†il danno da vacanza rovinata. Nel caso in questione, peraltro, è stato ritenuto sussistente anche il pregiudizio di natura non patrimoniale per gli acquirenti del pacchetto turistico in virtù del fatto che i disagi patiti durante il soggiorno si rivelano al di sopra della soglia della normale tollerabilità , dovendosi ritenere che la prova dell’inadempimento da parte del tour operator e dell’agente di viaggio, responsabili in solido, esaurisce in sé anche la prova del danno non patrimoniale dovendo essi desumersi dalla mancata realizzazione della finalità turistica.