Dev’essere rimborsata ai consumatori l’Iva corrisposta sulla Tia. La tariffa d’igiene ambientale ha natura tributaria
30 Ottobre 2013Da Giovanni D’Agata riceviamo e pubblichiamo.
L’IVA sulla Tia, la famigerata tariffa d’igiene ambientale, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.238 del 2009, non è dovuta poiché con la decisione in questione era già stata riconosciuta la natura tributaria di questa tassa come già accaduto per la Tarsu ed escluso che quale tributo possa essere gravato da altro tributo, in particolare l’IVA.
Ne consegue che i consumatori hanno diritto al rimborso del tributo aggiuntivo corrisposto in aggiunta alla Tia. È questo il principio applicato dal un giudice di pace di Roma che con la sentenza n. 17371/2013, ha riconosciuto il rimborso a carico dell’Ama.
Il giudice onorario, ha dapprima rigettato l’eccezione di incompetenza in quanto la municipalizzata capitolina riteneva che la competenza a decidere della questione fosse la Commissione Tributaria Provinciale.
Nel motivare la decisione, fatto riferimento alla decisione della Consulta il magistrato ha rilevato come la controversia in questione avesse ad oggetto la legittimità del diritto dei consumatori al rimborso dell’Iva nei confronti del soggetto riscossore, Ama s.p.a., per conto dei Comuni.
È noto, infatti, che tale diritto si prescrive in dieci anni (a nulla rilevando che il termine previsto per l’azione di ripetizione da parte del soggetto Iva sia invece biennale, con evidente pregiudizio per quest’ultimo laddove il consumatore agisca per il rimborso oltre il biennio, comunque sulla questione relativa all’allineamento dei termini si attende la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che tuttavia non costituisce una pregiudiziale per cui non necessita la sospensione del processo essendo la questione irrilevante dal punto di vista del consumatore nei confronti del quale esula la competenza della Corte).
Un’importante decisione, per Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti†che sancisce il diritto alla restituzione delle somme indebitamente percepite a tale titolo che potrà costituire un significativo precedente per azioni analoghe che l’associazione avvierà a tutela dei consumatori in ogni comune dove si è proceduto a richiedere anche l’IVA in aggiunta alla TIA.