Risarcimenti per l’emergenza neve, la Protezione civile spiega come funzionano
18 Luglio 2012In riferimento alle diverse “voci†– europee e nostrane – sulle modalità di richiesta di accesso al Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea istituito dal Regolamento CE n. 2012/2002 del Consiglio dell’11 novembre 2002 (GU L 311) per gli eventi atmosferici che hanno coinvolto, tra gennaio e febbraio 2012, undici regioni italiane, il Dipartimento della Protezione civile ritiene necessario fornire tutti gli elementi – già dati ai giornalisti che si sono interessati in questi giorni – per fare chiarezza.
Visti i danni e i disagi subiti dai cittadini italiani nelle undici regioni colpite (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria), il Vicepresidente della Commissione Europea, Antonio Tajani, anche all’esito di un incontro a Bruxelles del 13 febbraio, propose di fare una richiesta comune per accedere al Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea. La documentazione predisposta da ogni regione per quanto di propria competenza e uniformata dal Dipartimento della Protezione civile, è stata poi trasferita alla Rappresentanza Permanente d’Italia a Bruxelles che ha poi provveduto al successivo inoltro della richiesta alla Direzione Generale competente a valutare il fascicolo.
La somma dei danni registrati e dei costi sostenuti dalle undici regioni per far fronte all’ondata di maltempo ammonta a oltre 2,7 miliardi di euro; tale cifra è data dalla somma tra la stima dei danni diretti e il totale dei costi di intervento (solo questi ultimi sono eleggibili per l’eventuale attivazione del Fondo di Solidarietà ).
Dato che i Presidenti di alcune province dell’Emilia-Romagna si sono lanciati in dichiarazioni e accuse (che, forse, queste sì, danneggiano l’immagine dell’Italia) senza conoscere le modalità di funzionamento dell’iter europeo, è bene spiegarlo nel dettaglio.
Originariamente, il Fondo nasce e interviene per far fronte a eventi nazionali con danni superiori, per l’Italia, a 3,6 miliardi di euro. Solo eccezionalmente viene concesso per eventi che causano danni inferiori a quella soglia purché si rispettino alcuni parametri: deve essere colpita la maggior parte della popolazione (più del 50%) della regione affetta dall’evento e deve essere dimostrata l’esistenza di profonde e durature ripercussioni sulle condizioni di vita e la stabilità economica (per un periodo di tempo maggiore di un anno dal verificarsi dell’evento calamitoso). È proprio su questo secondo elemento di valutazione che la maggior parte delle richieste di accesso al Fondo per “catastrofi regionali†(come è stata definita dall’Europa quella legata ai fenomeni meteorologici di questo inverno) finisce per arrestarsi. E, dalle indicazioni che da Bruxelles arrivano al Dipartimento, sarebbe proprio la mancanza di questo riscontro a indirizzare la Direzione competente verso un eventuale respingimento della domanda (non certo fantomatici “conti gonfiatiâ€).
Di norma, sono gli eventi molto concentrati in un’area e ad alto impatto come i terremoti o le alluvioni violente, che accedono al Fondo in base ai criteri per catastrofi “regionaliâ€. Dal novembre 2002, quando è stato istituito il Fondo di Solidarietà , l’Italia ne ha richiesto l’accesso in dodici occasioni (compresa quella legata all’emergenza neve): cinque volte l’Unione Europea ha accettato, sei volte ha respinto. Nello specifico, sono state accolte le richieste in seguito al terremoto in Molise e all’eruzione vulcanica e attività sismica sull’Etna nel 2003 (rispettivamente furono concessi 30,826 milioni di euro e 16,798), per il terremoto in Abruzzo nel 2009 (con 493,771 milioni di euro), l’alluvione nel Veneto del 2010 (16,9 milioni) e quella in Toscana e Liguria del 2011 (18 milioni). Al contrario, sono state respinte le domande in seguito alle alluvioni nell’Italia settentrionale nel 2003, a Giampilieri e in Toscana nel 2009, alle inondazioni in Friuli Venezia Giulia nel 2003 e Sardegna nel 2005, agli incendi boschivi che nell’estate del 2007 hanno messo a dura prova nove Regioni. Nella maggior parte di questi ultimi casi, riferiti a catastrofi cosiddette “regionaliâ€, non è stato possibile dimostrare che la catastrofe avesse comportato “profonde e durevoli ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini e sulla stabilità economica†della regione interessata.
Inoltre, bisogna rilevare che, da Regolamento, è lo Stato che accede al Fondo, non le singole amministrazioni locali; quindi, una richiesta da parte di una amministrazione locale sarebbe, di fatto, non presentabile.
Proprio al fine di evitare di ricevere richieste da parte degli Stati per eventi che non si qualificano per aver accesso al fondo, è allo studio da parte della Commissione europea una riforma del Regolamento sul Fondo di solidarietà al fine di disciplinare anche gli eventi regionali in base a criteri non soggetti ad interpretazione. Se questa riforma andasse in porto, situazioni di questo tipo sarebbero limitate al minino.