Danno da perdita parentale: risarcito cognato e nipote
25 Giugno 2013Da Giovanni D’Agata riceviamo e pubblichiamo.
Hanno diritto al risarcimento del danno da perdita parentale anche gli affini della vittima di un sinistro. Se esiste ed é dimostrato un rapporto stretto anche senza convivenza, la perdita dev’essere risarcita: paragonabile al legame tra fratelli quello con la cognata- zia, deceduta a causa dell’esplosione della caldaia. Risarcito il cognato e la nipote.
La perdita di un congiunto a causa di un sinistro o di un qualsiasi incidente é un evento che sconvolge non solo i parenti più stretti, ma tutta la famiglia, specie se i legami anche con i congiunti meno prossimi per linea di parentela é forte. L’ha compreso bene il giudice togato del Tribunale di Bologna che con una sentenza che Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti†ritiene utile portare all’attenzione perché di fatto sfata un falso mito giurisprudenziale secondo cui non possono ricevere alcun ristoro dal pregiudizio subito, anche gli affini e i parenti meno “stretti” nel caso di perdita di un congiunto a causa dell’evento determinato da fatto doloso o colposo altrui.Nella sentenza in questione il giudice della terza sezione civile del Tribunale emiliano, dottor Giovanni Salina, ha stabilito con un principio sacrosanto che dev’essere risarcito il danno da perdita parentale ai congiunti della vittima dell’incidente anche se essi non sono veri e propri consanguinei della vittima, ma soltanto meri affini e neppure conviventi. Tale inequivocaibile circostanza nasce dal fatto che le lesione di natura non patrimoniale può ben configurarsi, al di là dei legami di sangue nel caso di un rapporto stretto e intenso; ad esempio quello fra cognati, che può essere assimilato a quello tra fratelli e nipoti.
Nel caso di specie, é stata accolta la domanda giudiziale del cognato e del nipote della vittima dell’incidente, deceduta a causa dell’esplosione di una caldaia. Ai due affini della de cuius, é stato riconosciuto un risarcimento rispettivamente di 18 mila euro e 1.800 euro, a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale a carico del titolare della ditta individuale che aveva installato la caldaia all’interno di un garage. Tali importi sono stati liquidati anche perché é emerso un concorso di colpa del 40 % nell’evento, mentre nell’indagine penale la posizione dell’installatore della caldaia era stata archiviata. Il forte vincolo esistente tra la signora deceduta e il cognato e la nipote della vittima consistente in un rapporto continuo e duraturo, era emerso dalle testimonianze raccolte nell’istruttoria. Va precisato, peraltro, che i due attori abitavano vicino alla scomparsa e uno di loro era stato nominato erede dalla stessa. Sussiste, quindi, anche in questo
tipo di rapporto una lesione di carattere non patrimoniale da risarcire in via equitativa con l’aiuto dei parametri a forbice delle tabelle del tribunale di Milano generalmente applicate.
Per Giovanni D’AGATA, fondatore dello “Sportello dei Diritti†, un’importante decisione che apre la possibilità di analoghi interventi e che rende giustizia anche perché una perdita di una persona cara é un fatto che comporta un dolore tale che può essere liquidato dal giudice utilizzando i criteri individuati dai precedenti giurisprudenziali per i prossimi congiunti come individuati dalle tabelle milanesi ed applicati analogicamente anche a casi simili per i parenti meno “prossimi”.